venerdì 18 gennaio 2013

LA GIUSTIZIA SOCIALE - GIUSTIZIA PENALE


     
    LA   GIUSTIZIA  SOCIALE                                                                           www.movimentodellavoroedellacooperazione.blogspot.com  

PER  UNA  "  NUOVA  ERA  "  di  Pace , di Solidarietà e di Giustizia Sociale.
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Cosa deve intendersi per “ GIUSTIZIA  SOCIALE “ :
La  puntuale  applicazione  e  realizzazione  nella vita sociale del Paese dei  principali e  fondamentali  principi normativi  contemplati  nella  COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA  ,  i  cui  capisaldi  sono costituiti dal “ Lavoro “  e  dalla  “ Sovranità popolare “ .  
Al fine di poter realizzare una vera e propria  “giustizia sociale “,  gli Organi Istituzionali dello Stato  ( Parlamento  e Governo ) , oltre che richiedere nei confronti dei cittadini l’adempimento dei doveri stabiliti nella Costituzione medesima,   DEVONO garantire  ad ogni cittadino , attraverso l’esercizio delle funzioni dei propri Organi ed Enti politici e amministrativi , il pieno  rispetto e  l’attuazione di taluni importanti diritti che riguardano  :
-         Il diritto alla parità sociale e alla uguaglianza davanti alla legge(art.3)
-         Il diritto al lavoro ( art. 4 )  e  alla  tutela  del  lavoro ( art. 35 ), il diritto di collaborazione al lavoro ( art.46 )
-         Il diritto di libertà personale e di manifestazione del pensiero ( da art. 13 a art.21. )
-         Il  diritto di voto ( art. 48 ) e il diritto di associazione ( art. 49 )
-         Il diritto ad  una effettiva giustizia  fiscale  ( art. 53 )
-         Il diritto ad una efficiente ed efficace giustizia civile e penale ( art. 27  e art. 101 e seg )
-         Il diritto alla tutela della sicurezza e della salute ( art. 32 e 38 )
-         Il diritto all’istruzione ( art. 34 )
                            
                                   
                                   
NON SI POTRA' MAI E NON SI DEVE RISOLVERE UN PROBLEMA COSI' DRAMMATICO COME E’ QUELLO DELLE CARCERI ITALIANE ATTRAVERSO AMNISTIE , INDULTI , O BRACCIALETTI O ALTRI ESPEDIENTI BANALI , INUTILI E COSTOSI ..... SONO NECESSARIE  RADICALI , RISOLUTIVE  RIFORME  ORDINAMENTALI , PROCEDURALI E STRUMENTALI.


PROPOSTA  DI RIFORME SULLE  CARCERI  ITALIANE

PER LA RISOLUZIONE DEL GRAVOSO PROBLEMA DEL SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI ITALIANE


  Premesso  che  l'art. 27 della Costituzione vieta  che una pena detentiva sia  in violazione dei diritti umani e prevede  che la pena deve tendere alla rieducazione del carcerato e  che  la  situazione  in cui versano gli Istituti  e strutture abitative penitenziarie italiane ha raggiunto e superato ormai drammaticamente  livelli di sopportabilità  e  decenza  umana, 
-Innanzi tutto è assolutamente necessario che vengano emessi provvedimenti legislativi volti a ridefinire giuridicamente  l’Istituto penale riguardante l’ordinamento penitenziario e precisamente rivedere la possibilità  , in ordine alla esigenza  della  sicurezza sociale sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti di chi ha commesso  reati ,  di una  effettiva distinzione  applicativa nei confronti dei soggetti , distinguendo reati gravi e pericolosità dei soggetti, e reati  meno  gravi , reati ritenuti di minore entità.  Cioè, tenere in luoghi e  reparti ben distinti i soggetti rientranti nel primo caso da tutti quegli altri.  Altresì, applicando  una  ulteriore importante  distinzione , sempre in ordine alla situazione giuridica processuale personale,  riguardo alla  collocazione  detentiva, fra chi è in attesa di giudizio e chi invece  deve scontare una pena divenuta esecutiva.
Per poter tradurre nella  realtà una  tale importante riforma , che  verrebbe  a  costituire  sicuramente in  modo molto  più  ragionevole e  umano   l’applicazione della giustizia penale , indubbiamente si  rendono  indispensabili maggiori strutture  penitenziarie  e  più  personale qualificato, addetto alla sorveglianza.
Allo stato  delle cose , vista la gravissima situazione di sovraffollamento nelle carceri  e  la  reale  confusione di convivenza  in  merito  alle fattispecie sopra considerate, ad eccezione di quei soggetti rientranti nella applicazione dell'articolo 41-bis ( Il c.d. carcere duro) della Legge 26/7/1975 n.354,  e  viste le attuali reali  difficoltà di carattere organizzativo  ed  economico in cui versa il nostro Paese,  si  vuole  avanzare  la  PROPOSTA , innanzi tutto ,  di  poter  rimettere in efficienza talune  tuttora  esistenti strutture  penitenziarie  dismesse e rimaste abbandonate, ma ancora utilizzabili, e  quindi inoltre  considerare come  iniziativa interessante , al fine di acquisire una più ampia disponibilità allocativa, la possibilità di  adibire le  ex  caserme  militari , ormai  dismesse,come Istituti penali di custodia cautelare, nei quali ospitare soggetti imputati di reati non gravi e in attesa di giudizio ed anche soggetti già condannati però per reati  minori. Pertanto,strutture non caratterizzate secondo le classiche celle , bensì  aventi ambienti più ampi , meno restrittivi , dove poter circolare , avere contatti interpersonali con altri individui, svolgere attività lavorative e culturali , sempre sotto la sorveglianza degli operatori penitenziari.
Si tenga presente che le strutture già utilizzate come caserme militari si presentano idonee allo scopo, dato che le stesse conservano le caratteristiche tipiche di locali in cui la sicurezza , appunto dal punto di vista  strutturale,  è un fattore già esistente, ma che naturalmente necessitano di talune opportune modifiche e adattamenti funzionali.
 Oltre al personale addetto alla custodia cautelare, si può  ricorrere alla  assunzione anche di  persone aventi la qualifica di assistente sociale, specialmente se nei luoghi di restrizione  si  pongono in essere  attività  che  comportino  applicazioni  ed  impegni di carattere lavorativo e  culturale, volti ad un effettivo recupero e  reinserimento dei soggetti nell’ambito del sociale.
Quanto sopra, può essere  realizzato in tempi non necessariamente  lunghi e soprattutto non  comporta  oneri rilevanti di spesa  e   viene  a  costituire una  soluzione  proficua  organizzativa e di civiltà ; tutto ciò chiaramente, va posto in essere in aggiunta a quelle  norme  di legge, già esistenti,( La legge Gozzini  n. 663 del 1986,) che contemplano adesso misure alternative e sostitutive alla detenzione, nonché a quegli altri opportuni provvedimenti legislativi da approvare e che prevedano una depenalizzazione dei reati considerati minori.


DA  TENERE PRESENTE CHE L’IMPIEGO DELLE SOMME NECESSARIE  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIFORMA  CARCERARIA  COSI’ COME FORMULATA ,  PUR COMPORTANDO   NEL SUO COMPLESSO UN CERTO IMPEGNO FINANZIARIO , SIA SOTTO L’ASPETTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI  SIA  RIGUARDO  AL FABBISOGNO DI PERSONALE QUALIFICATO, TALI SPESE  SAREBBERO  PIENAMENTE  COMPENSATE  DA UN ENORME GUADAGNO DI CARATTERE SOCIALE  E DI CIVILTA’ E QUINDI  SICURAMENTE  ANCHE DI NATURA ECONOMICA .






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